ELENCO ESPERTI D.L. 118-2021
ELENCO ESPERTI D.L. 118-2021
Documenti da produrre per l’iscrizione all’Elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa:
- Domanda d’iscrizione (in formato PDF/a e firmata digitalmente), completa di:
- curriculum vitae, (in formato .PDF/a e nominato con il codice fiscale del soggetto: RSSMRA54A25L378P.pdf), dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza (autocertificazione resa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000);
- documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 118/2021;
- dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021* – e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 – oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dichiarazione dalla quale risulti che l’attestazione sarà prodotta entro trenta giorni;
- fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- modulo/tracciato compilato su file excel e in formato PDF contenente i dati essenziali (primo foglio “Istruzioni” – da compilare la colonna E “inserimento dati” del file excel);
- attestazione di avvenuto pagamento dei Diritti di Segreteria per la presentazione della domanda, pari ad Euro 50,00.- da effettuarsi mediante PagoPA ODC Trento.
La documentazione deve essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’ODCEC di Trento e Rovereto segreteria@pec.odctrento.it
* Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. c), del Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, diffuso con informativa n. 102/2021, la domanda è corredata dall’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni. Come precisato dal Consiglio nazionale nell’ambito dell’Informativa n. 108/2021, la possibilità di allegare la dichiarazione è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda, ma l’iscrizione nell’elenco avverrà solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.