Agenzia Entrate – Visto di Conformità e polizza assicurativa

Ricordiamo che i professionisti che effettuano l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni hanno l’obbligo di presentare, alla scadenza della polizza assicurativa, il rinnovo oppure la quietanza successiva, unitamente al modello di autocertificazione ed alla copia di un documento d’identità all’indirizzo pec dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it.
La polizza è infatti prevista al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato dall’intermediario e deve contenere i requisiti prescritti dall’art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999, fra cui la validità della copertura assicurativa.

Si precisa, inoltre, che per la corretta apposizione del visto di conformità è necessario che la trasmissione telematica sia effettuata dallo stesso professionista che ha predisposto la dichiarazione ed apposto il visto oppure da soggetti a questi collegato.
Pertanto, il professionista che predispone e vista la dichiarazione deve procedere anche alla trasmissione telematica della stessa utilizzando la propria chiave Entratel o quella di intermediari a lui direttamente collegati.